Accesso agli atti

Servizio attivo

Servizio per richiedere l'accesso ai documenti amministrativi


A chi è rivolto

Accesso civico semplice e generalizzato

Tutti i cittadini hanno diritto di accesso a dati e documenti, tramite l'accesso civico, come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

In particolare:

  • L'accesso civico semplice a dati e documenti con obbligo di pubblicazione, previsto dall'art. 5, comma 1, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare ma di cui abbiano omesso la pubblicazione.
  • L'accesso civico generalizzato (FOIA-Freedom of information act), previsto dall'art. 5, comma 2, è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

 

Accesso documentale

L'accesso documentale è rivolto a tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese) che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell'art 9 del DPR 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

È rivolto al cittadino interessato a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi di cui ha un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Descrizione

Il servizio “Accesso agli Atti” permette a chi ne ha interesse di prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi richiesti e può essere civico o documentale.

L'Accesso Civico è il diritto del cittadino di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, e modificato dal D.Lgs. 97/2016.

L’accesso civico si distingue in:

  • Accesso Civico semplice 
    consente a chiunque, senza indicare motivazioni, di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
  • Accesso Civico generalizzato 
    che consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il diritto di accedere a dati e a documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs.33/2013.

 

L'Accesso Documentale (il tradizionale Accesso agli Atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. 

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.

Come fare

Per richiedere l'accesso agli atti il cittadino può:

  • compilare la richiesta online, tramite l'apposito servizio digitale;
  • recarsi presso l’Ufficio Polizia Locale previo appuntamento.          
     

Tutte le richieste sono indirizzate all’Ufficio Polizia Locale che provvederà a smistarle agli uffici competenti.

Cosa serve

Ai fini della corretta compilazione della domanda, il cittadino deve:

  • indicare il tipo di accesso agli atti che intende chiedere:
    • civico semplice;
    • civico generalizzato;
    • documentale;

 

  • indicare i dati o i documenti per i quali richiede l'accesso;
  • solamente in caso di accesso documentale, indicare il motivo della richiesta.

Cosa si ottiene

Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi con provvedimento espresso e motivato.

Per l’accesso civico semplice o generalizzato la risposta sarà inviata al cittadino tramite posta elettronica.

Per la richiesta di accesso documentale il cittadino otterrà la sua risposta secondo una delle seguenti modalità scelta nella domanda:

  • presa visione: esame senza estrazione di copie;
  • copia cartacea: esame ed estrazione di copia semplice con pagamento dei costi di riproduzione;
  • copia conforme cartacea: esame ed estrazione di copia conforme (l’ente attesta la conformità all’originale del documento), pagamento dei costi di riproduzione e applicazione dell’imposta di bollo;
  • copia digitale su supporto elettronico: esame ed estrazione di copia con rilascio su supporto elettronico da fornirsi da parte del richiedente;
  • copia digitale a mezzo posta elettronica: esame ed estrazione di copia con rilascio a mezzo di posta elettronica;
  • copia conforme digitale su supporto elettronico: esame ed estrazione di copia con rilascio su supporto elettronico da fornirsi da parte del richiedente e applicazione dell’imposta di bollo;
  • copia conforme digitale a mezzo posta elettronica: esame ed estrazione di copia con rilascio a mezzo di posta elettronica e applicazione dell’imposta di bollo.

 

Soltanto in caso di presa visione o copie cartacee il cittadino non dovrà recarsi presso lo sportello per ritirare il documento.

Tempi e scadenze

Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il procedimento può essere sospeso per un massimo di 10 giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso la Pubblica Amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della stessa. I controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d’accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione decide in merito alla domanda.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dalla legge.

Quanto costa

Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia cartacea dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna può essere subordinata al rimborso del costo di riproduzione.

I costi relativi alla riproduzione della documentazione sono:

  • euro 0,30/facciata per le spese di riproduzione dei documenti in formato A4;
  • euro 0,50/facciata per le spese di riproduzione dei documenti in formato A3;

 

da versare  al momento del ritiro delle copie cartacee presso lo sportello.

Per il rilascio di copie autenticate (conforme) è necessario acquistare una marca da bollo da 16,00 euro il cui numero e data di rilascio devono essere indicate nell’istanza.

Per poter usufruire del servizio, il richiedente è tenuto a effettuare i seguenti pagamenti:

Accedi al servizio

Accedere al servizio online o prenotare un appuntamento con l'ufficio competente.

Per accedere al servizio online è richiesto l’accesso tramite identità digitale

Prenota un appuntamento e presentati presso gli uffici.

Condizioni di servizio

L’accesso al servizio online costituisce accettazione dei termini e delle condizioni di utilizzo del servizio.

Per la corretta compilazione della domanda e l’effettivo accesso al servizio online, il cittadino è tenuto a comunicare all’Ente:

  • i suoi dati personali, a titolo esemplificativo e non esaustivo (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, email, numero di telefono...);
  • i dati necessari per l’erogazione del servizio, quali la tipologia dell'accesso che si richiede, l'elenco dei documenti richiesti e la motivazione (in caso di accesso documentale).

 

Nella compilazione della domanda, il cittadino è tenuto a riportare esclusivamente informazioni corrispondenti al vero.

Il cittadino ha la facoltà di scaricare e utilizzare liberamente eventuali documenti allegati alla scheda del servizio.

Per accedere al servizio online, il cittadino è tenuto a autenticarsi tramite SPID o CIE.

A tal proposito, il cittadino:

  • è responsabile del mantenimento della sicurezza del proprio account;
  • è responsabile di tutte le attività che si verificano dal suo account;
  • è tenuto a informare immediatamente l’Ente di eventuali usi non autorizzati del proprio account nonché di ogni altra violazione della sicurezza.

 

L’Ente:

  • non è responsabile delle perdite o dei danni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di sicurezza in capo al cittadino; 
  • non è responsabile di eventuali danni causati dall’accesso al servizio;
  • non è responsabile di eventuali danni causati dall’impossibilità del cittadino ad accedere al servizio.

Contatti

Polizia Locale

Via Roma, 84048 Santa Maria di Castellabate SA

0974 961531

poliziamunicipale@comune.castellabate.sa.it

poliziamunicipale@pec.comune.castellabate.sa.it

Allegati

Tipo: modulo    Formato: pdf

Ultimo aggiornamento: 12-07-2024

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